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Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spray al peperoncino

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Patente, sanzioni accessorie anche alla guida di altri veicoli (articolo 3, comma 48). Nel nuovo codice della strada viene inserito un articolo, il 219-bis, su ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente e la violazione è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le previste sanzioni amministrative. Se il conducente è persona munita di patente di guida sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente, anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In questi casi si applicano le disposizioni sulla patente a punti. La revisione della patente è sempre disposta per il conducente minore di 18 anni che sia autore materiale di una violazione da cui conseguirebbe la sospensione della patente o la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Patente di guida, requisiti morali (articolo 3, commi 52 e 53). Il provvedimento introduce nel Nuovo codice della strada l'articolo 120 che tratta dei requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, salvo provvedimenti riabilitativi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; le persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali; le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), ad accezione dell'allontanamento da un comune con foglio di via obbligatorio; le persone che sono o sono state sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 575/1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), le persone condannate per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; per i soggetti destinatari del divieto di conseguire la patente, per un periodo compreso tra un mese e un anno, previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del Dpr 309/1990. Revoca dei titoli di guida da parte del prefetto in caso non si abbiano più i requisiti morali per condurre un veicolo: la revoca non può essere disposta decorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati descritti sopra. La persona alla quale è stata revocata la patente non può conseguirla prima di 3 anni. Possibile il ricorso al ministro dell'Interno contro la revoca o il diniego della patente (decisione entro 60 giorni). Un decreto Interno e Infrastrutture, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, individuerà le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Collegamento che dovrà consentire la trasmissione delle informazioni necessarie per impedire il rilascio o effettuare la revoca dei titoli abilitativi alla guida. Sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 3mila euro chiunque rilascerà titoli abilitativi alla guida a soggetti che si trovano che non hanno i requisiti morali o prima che sia trascorso il termine di tre anni da un provvedimento di revoca. Divieto di guidare veicoli di potenza superiore, riferita alla tara, a 50 kwt per tre anni dal rilascio della patente di guida nei confronti delle persone che sono state sottoposte alla sanzione amministrativa consistente nella sospensione o nel divieto di conseguire la patente.

Pene pecuniarie (articolo 3, commi da 60 a 66). Rivalutazione dell'entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge 689/1981, sul sistema sanzionatorio amministrativo. Delega al governo per l'adeguamento complessivo di tutte le multe, ammende e sanzioni amministrative.

Porto illegale di armi (articolo 3, commi 30 e 31). Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti per il reato di porto illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali. Si prevede che, salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena sia aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: da persone travisate o da più persone riunite; all'interno o le immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado; di notte, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. Stesse aggravanti per il reato di porto di armi o di altri oggetti atti a offendere.

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14 maggio 2009
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